In questa pagina è possibile trovare un esempio di ordinanza di sgombero di alloggi popolari abusivamente occupati.
Ordinanza Sindaco n° 1x del 28/0x/201x
ORDINANZA DI SGOMBERO ALLOGGI POPOLARI ABUSIVAMENTE OCCUPATI
·Atteso che, in seguito ad una serie di sopralluoghi effettuati dai Carabinieri della Stazione di P.MARINA presso gli alloggi popolari siti in località X. è emerso che i Signori:
1. M. S., nato a x (x) il 2X.0X.1XX3 e residente a P.Fraz. X. in Via Fiume X. n° 4, coniugato, disoccupato;
2. S C., nata a M. P.S. il 1X.05.XX3 e residente a P.Fraz. X. in Via Fiume X. n° 4 , coniugata con M.S.;
3. S. K nato in Ix il 2x.11.xxx e residente a P.Fraz. Marina in Via Castellano n° 4, coniugato, elettricista;
4. N.I, nata a M . P.S. il 0x.11.19xx e residente a P.Fraz. Marina in Via Castellano n° 4 coniugata con S. K;
5. N.L.nata a P.il 1xx 03.19xx e ivi residente in contrada Vignola n° 2, vedova, bracciante agricola,
Occupavano di fatto senza averne i requisiti di legge i locali.
· Che tali condizioni di abusiva occupazione, peraltro confermata dalla segnalazione dei Carabinieri della locale Stazione (prot.xxxx9/cxx-20×1) non può essere assolutamente tollerabile nell’impedimento che, di fatto producono per i diritti altrui, richiedendo pertanto l’adozione di un immediato atto di sgombero;
· Visto, altresì, a tal proposito il sollecito della procedura di sgombero trasmesso con nota prot. n. 2xxxxx U/11 DG dell’x1x.03.20xx dall’IACP di Reggio Calabria .;
· Ritenuto sussistere ragioni di sicurezza e d’ordine pubblico e che a tutela dei quali ricorrono le condizioni per l’adozione di atti di cui all’art. 56 del DLgs 267/2000 “PROCEDURA NEGOZIATIVA TRAMITE UN BANDO DI CONCORSO E DI GARA “;
· Considerato che data l’urgenza a provvedere, viene omessa la comunicazione di avvio al procedimento di cui alla legge 241/90;
Tutto ciò premesso e considerato
O R D I N A
Ai Signori M.S., S.C.,S.K.,N.I,N.L.in premessa generalizzati, di provvedere allo sgombero entro 30 gg. dagli appartamenti abusivamente occupati lasciando liberi gli alloggi da persone e cose con l’avvertenza che in caso di inosservanza si procederà all’esecuzione forzosa e con recupero delle spese in danno ai trasgressori nonché alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.é [I]
“art. 650 del Codice penale stabilisce quanto segue:”inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. [I]. chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.
La Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 1 (Princípi generali dell’attività amministrativa)
1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell’ordinamento comunitario.
(comma così modificato dall’articolo 1, comma 1, legge n. 15 del 2005 poi dall’articolo 7, comma 1, legge n. 69 del 2009)
1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
(comma introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1.
(comma introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
Art. 2 (Conclusione del procedimento)
(articolo così sostituito dall’articolo 7, comma 1, legge n. 69 del 2009)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
(comma così sostituito dall’Allegato 4, articolo 3, comma 2, decreto legislativo n. 104 del 2010)
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento)
(articolo introdotto dall’articolo 7, comma 1, legge n. 69 del 2009)
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. (comma abrogato dall’Allegato 4, articolo 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010)
Art. 3 (Motivazione del provvedimento)
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 3-bis. (Uso della telematica)
(introdotto dall’articolo 3 della legge n. 15 del 2005)”
avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria . ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione –