L’apertura di un discount alimentare richiede un investimento iniziale di almeno 250000 euro. Solo per la prima fornitura è necessario un acquisto di circa 80000 euro di merce. E’ poi necessario effettuare una serie di adempimenti di avvio, ristrutturare i locali, la cui superficie di solito non è mai inferiore ai 600 mq, provvedere all’arredo e alla dotazione di casse, banchi, frigo, bilance.
Non sono purtroppo al momento disponibili strumenti di agevolazione finanziaria per l’avvio di questo tipo di attività. Dovrebbe essere comunque prossima l’estensione della legge 488/92 al settore commercio: manca la ratifica ufficiale della Ue prevista per febbraio. Si è inoltre in attesa dello stanziamento di nuovi fondi per la legge 449/97.
Per quanto riguarda la licenza va fatto riferimento al decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 che ha segnato una importante svolta nel settore commercio. Tale decreto stabilisce che nel settore alimentare per aprire un esercizio di media dimensione (dai 151 ai 1500 mq per i comuni sotto i 10.000 abitanti, da 251 a 2500 mq nei comuni oltre 10mila abitanti) è necessario possedere, oltre ai requisiti morali, i requisiti professionali previsti dalla legge. Tali requisiti sono: aver frequentato un corso di formazione professionale (con esito positivo), istituito dalla Regione; aver esercitato in proprio per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; aver lavorato per almeno due anni nell’ultimo quinquennio presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare come dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o in caso di coniuge, parente o affine in qualità di coadiutore familiare; essere stato iscritto negli ultimi 5 anni al registro esercenti il commercio.
I possessori di tali requisiti per l’apertura del punto vendita devono inviare una comunicazione al comune in cui va indicato: di essere in possesso dei requisiti morali e professionali; il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio; l’eventuale possesso dei requisiti di priorità fissati dalla Regione (concentrazione di esercizi, reimpiego di manodopera e possesso di adeguata qualificazione professionale); di rientrare eventualmente nei casi di autorizzazione dovuta stabiliti dalla Regione (concentrazione e accorpamento di esercizi di largo e generale consumo).
Il Comune deve decidere sulla domanda entro 90 giorni dalla ricezione decorsi i quali scatta il silenzio-assenso.