Il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 stabilisce che nel settore alimentare per aprire un esercizio di piccola dimensione (inferiore ai 150 mq per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti e inferiore ai 250 mq per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti) è necessario possedere, oltre ai requisiti morali, i seguenti requisiti: aver frequentato un corso di formazione professionale (con esito positivo), istituito dalla Regione; aver esercitato in proprio per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; aver lavorato per almeno due anni nell’ultimo quinquennio presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare come dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o in caso di coniuge, parente o affine in qualità di coadiutore familiare; essere stato iscritto negli ultimi 5 anni al registro esercenti il commercio.
I possessori di tali requisiti per l’apertura del punto vendita devono inviare una comunicazione al comune di appartenenza in cui va indicato: di essere in possesso dei requisiti morali e professionali; il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio; di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso dell’immobile. Trascorsi 30 giorni dall’invio della comunicazione l’attività può essere avviata.
Per vendere anche tramite Internet occorrerà darne comunicazione al Comune e rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 185/99 sulla protezione dei consumatori in materia di contratti stipulati a distanza.
L’investimento richiesto per l’avvio di un’attività del genere si aggira intorno a 50000 ero. Oltre a sbrigare gli adempimenti di avvio occorrerà infatti, adeguare il locale, arredarlo, dotarlo eventualmente di banchi figoriferi, occuparsi della promozione iniziale.
Lo strumento di finanziamento che potrebbe fare al suo caso per l’avvio di questa attività è la legge 215/92 riservata all’imprenditoria femminile. Tale legge prevede agevolazioni per gli investimenti finalizzati a: 1) Avvio nuove attività nei settori industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo e servizi; 2)Acquisto di attività preesistenti, nei medesimi settori. I soggetti beneficiari sono le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne. I termini di presentazione per la richiesta di finanziamento dovrebbero essere riaperti nella prossima primavera.