Questa approfondimento giuridico è dedicato a tutti quelli che avendo ricevuto una contravvenzione si stanno chiedendo se esistono termini di prescrizioni per le multe o contravvenzioni per violazioni al codice della strada ?
Prima di illustrare alcune nozioni di riferimento riteniamo utile evidenziare che l’argomento essendo disciplinato da svariate norme del codice della strada e del codice civile e stato nel corso degli anni attenzionato dal legislatore con integrazioni, modifiche, abrogazioni della predetta normativa di riferimento, pertanto, trattasi di una materia dove è facile cadere in confusione o errori interpretativi.
Ad esempio risulta interessante evidenziare che il decreto legislativo 150/2011 ha stabilito il dimezzamento del tempo a disposizione per fare ricorso al Giudice di Pace contro una multa.
In pratica si è passati da 60 giorni a 30 – il termine decorre dal giorno dell’infrazione, se si viene colti in flagrante, oppure dalla data della notifica del verbale a mezzo posta in tutti gli altri casi di contestazione non immediata.
In tema di termini di prescrizione delle multe stradali cito la sentenza n. 11937 del 30 dicembre 2011 del giudice di pace di Torino che ha affermato una prescrizione di cinque anni e non di dieci come sostenuto dal concessionario per la riscossione che equiparava le multe stradali ai decreti ingiuntivi. Nel dettaglio la citata sentenza pur affermando quanto innanzi detto era relativa ad un preavviso di fermo a seguito del mancato pagamento di una sanzione del code della strada.
Come già detto le sanzioni per violazioni al codice della strada si prescrivono in un quinquennio decorrente, di regola, dal giorno della notificazione del processo verbale di constatazione (articolo 209 del Codice della strada, che richiama l’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 289), ma fatte salve le cause di interruzione (esempio: notificazione della cartella di pagamento dopo il verbale, ma prima del compimento del quinquennio; la notificazione fa decorrere un altro quinquennio).
Una novità del 2012 riguardante i ricorsi al Giudice di pace contro multe è il fatto che le competenze e gli onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
L’articolo 13 del Decreto legge 22 dicembre 2011, numero 212 (recante “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle leggi dello Stato, numero 297 del 22 dicembre 2011), modifica infatti l’articolo 91 del codice di procedura civile, che trova applicazione nel contenzioso regolato dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, numero 150: “Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”.
Le sanzioni per violazioni al Codice della strada si prescrivono in un quinquennio decorrente, di regola, dal giorno della notificazione del processo verbale di constatazione (articolo 209 del Codice della strada, che richiama l’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 289), ma fatte salve le cause di interruzione (esempio: notificazione della cartella di pagamento dopo il verbale, ma prima del compimento del quinquennio; la notificazione fa decorrere un altro quinquennio).
Il fermo amministrativo degli autoveicoli per ora è inoperante, in quanto prima il Tar Lazio (seconda sezione, ordinanza 23 giugno 2004, n. 3402) e poi il Consiglio di Stato (quarta sezione, 13 aprile 2004, n. 3259) hanno ravvisato l’illegittimità delle norme di esecuzione.
La minaccia del provvedimento rimarrà pertanto senza effetti, almeno fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni per la disciplina del fermo (agenzia delle Entrate, risoluzione 22 luglio 2004, n. 92/E).