Il decreto legislativo 28 del 2010 ha creato, per dirimere controversie che avrebbero avuto tempi lunghissimi tramite la giustizia ordinaria, l’istituto giuridico della mediazione in materia civile e commerciale.
L’obiettivo è quello di snellire i ricorsi ai tribunali civili già molto aggravato da innumerevoli casi e ricorsi. Si tratta di un intermediario che assume il ruolo di arbitro tra le parti in modo da giungere ad una soluzione pacifica e stragiudiziale della questione.
Gli organismi di mediazione sono tutti iscritti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero. Per essere iscritti bisogna fare una domanda alla Camera di Commercio o presso i consigli degli avvocati o gli ordini professionali.
Requisiti degli organismi intermediari
Gli organismi devono avere capacità finanziaria e garantire indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione.
I mediatori devono comunque frequentare un percorso formativo presso enti riconosciuti dal Ministero.
Gli organismi di mediazioni hanno tariffe stabilite dal Ministero della Giustizia e devono quindi fornire i propri servizi all’interno di tali quote. Per alcune consulenze la loro attività è del tutto gratuita. Per chi può beneficiare di un servizio di patrocinio gratuito, non si deve quindi all’organismo di mediazione alcuna parcella.