Nel momento in cui il mutuo ci viene concesso e la nostra richiesta diventa legittima agli occhi della banca, si mette in moto il meccanismo che porterà definitivamente all’acquisto dell’immobile sul quale abbiamo messo gli occhi. A questo punto, con l’accordo di entrambe le parti coinvolte, si potrà mettere il tutto nero su bianco da un notaio e procedere con l’acquisto.
Il nostro istituto di credito, comunque, non è detto che concederà immediatamente la cifra richiesta, dato che l’erogazione di quanto dovuto potrà avvenire secondo due diversi modus operandi.
In un primo caso, se ci si troverà in presenza dell’erogazione contestuale, il denaro sarà immediatamente accreditato a chi di dovere; nel secondo caso, invece, l’erogazione sarà differita e la somma di cui si necessita sarà trattenuta dalla banca per un paio di settimane.
Naturalmente, se il mutuo serve per una nuova costruzione effettuata in proprio, o per una ristrutturazione, non si dovrebbero avere grossi problemi: diverso il discorso nel caso tale liquidità sia propedeutica per completare l’acquisto. Il punto è che l’eventualità di un’erogazione differita potrebbe diventare realtà se la banca dovesse ritenere soggetti fallibili secondo quanto previsto dalla legge fallimentare tanto gli acquirenti tanto i venditori. A rischio sono considerati i commercianti, gli imprenditori, gli artigiani, anche se si tratta di definizioni piuttosto fluide.
Con l’erogazione differita, il mutuo sarà erogato nel giorno dell’atto notarile soltanto da un punto di vista formale ma non sostanziale e soltanto dopo una decina di giorni si potrà procedere svincolando la somma, sempre a patto che non si siano verificati fallimenti di una delle due parti.