L’aggiotaggio, così come il market abuse, è una questione seria, che prevede pene anche di tipo penale, oltre che forti sanzioni amministrative, perché serie sono le conseguenze ad esso collegate.
L’aggiotaggio viene definito dal Codice Penale all’articolo n. 501 come il
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio è descritto nella stessa previsione normativa, Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato.
Esistono quindi due tipi di aggiotaggio: quello che viene messo in atto tramite manipolazioni sui mercati finanziari e quello che invece si serve della diffusione di informazioni false sulla società emittente.
Si noti che già per effetto della sola “divulgazione” di notizie capaci di turbare il mercato la pena prevista è la reclusione, fino a tre anni, oltre ad una multa da uno a cinquanta milioni di vecchie Lire. Se, invece, alla “divulgazione” segue un effettivo aumento, o diminuzione, del prezzo delle merci o dei valori, le pene sono ulteriormente aumentate sino a raddoppiare se il fatto è commesso per favorire interessi stranieri o se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene, così conclude l’articolo, stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.