La procedura. Il procedimento disciplinare nell’impiego pubblico, disciplinato dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come novellato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ripartisce il compito di applicare le sanzioni fra dirigente responsabile ed ufficio competente per il procedimento disciplinare (U.P.D.) e fissa precisi termini a garanzia della tempestività di attivazione e conclusione del procedimento stesso.
A) La funzione disciplinare del dirigente responsabile. Il dirigente responsabile è individuato dal legislatore nel “responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo” (art. 55-bis, co.2).
Il dirigente, quando abbia notizia di una condotta punibile con “l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni” (art. 55-bis-, co.1, primo periodo), è tenuto a contestare l’addebito al dipendente inserito nella sua struttura ed a convocarlo per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno 10 giorni.
Il lavoratore può (art. 55-bis, co.2) :
a) presentarsi al contraddittorio, eventualmente facendosi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato;
b) ovvero (qualora non intenda presentarsi) inviare una memoria scritta, oppure, nell’ipotesi di “grave ed oggettivo impedimento”, presentare un’istanza motivata di rinvio del termine per esercitare la propria difesa.
I termini. A questo punto, il dirigente responsabile della struttura, una volta espletata l’ulteriore eventuale attività istruttoria, “conclude il procedimento con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzioni, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito” (art. 55-bis, co.2).
Impedimento/differimento. Nell’ipotesi in cui, a causa dell’impedimento del lavoratore, vi sia un differimento superiore a 10 giorni del termine a difesa, anche il termine per la conclusione del procedimento viene prorogato in misura corrispondente; tale differimento può essere attuato una sola volta nel corso del procedimento.
Violazione dei termini. La violazione dei termini perentori di cui sopra comporta la decadenza: per l’amministrazione, dall’azione disciplinare; e, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.
Trasmissione degli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Il responsabile di struttura, qualora non ricopra una qualifica dirigenziale o debba applicare sanzioni più gravi di quelle in questione (“superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni”), è tenuto a trasmettere gli atti, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), dandone contestuale comunicazione al lavoratore interessato (art. 55-bis, co.3).
B) La competenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) è prevista (art. 55-bis, co.1) :
nell’ipotesi in cui il responsabile della struttura non abbia una qualifica dirigenziale;
o, “comunque, per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate al primo comma” dell’art. 55 -bis, e cioè superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni;
per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ex art. 55 – bis, co. 7 (mancata collaborazione con l’autorità disciplinare ovvero dichiarazioni false o reticenti) ed ex 55 sexies, co. 3 (mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare determinati dall’omissione, o ritardo “senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare” o da “valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare”). In tal caso, fermo il disposto dell’art. 21, D.Lgs. n. 165/2001, si applicano, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al co. 4 del predetto art. 55-bis (sanzione applicata con contestazione dell’addebito e svolgimento della procedura da parte dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari), “ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3” (art. 55, co.4).
In relazione alla procedura disciplinare, l’art. 55 – bis, co. 4, statuisce che l’U.P.D.: -“contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa; – istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2”, ossia con le medesime regole previste per il procedimento di cui sopra (lett. A)).
La disposizione, inoltre, contiene importanti specificazioni relativamente ai termini.
Termine raddoppiato per sanzione grave. Nell’ipotesi in cui la sanzione da applicare sia più grave di quelle disciplinate dal co. 1, primo periodo (ossia superiori “al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni”), i termini del procedimento sono raddoppiati ed è fatta salva la sospensione in ragione di un procedimento penale di cui all’art. 55 ter (art. 55-bis, co.4). Tra le sanzioni più gravi rientrano anche quelle relative alla mancata collaborazione con l’autorità disciplinare ovvero dichiarazione false o reticenti; nonché il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare (ex artt. 55 –bis, co. 7, come pure ex 55 sexies, co. 3) , dal momento che “per entrambe le fattispecie è prevista in astratto la possibilità di comminare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo superiore a dieci giorni”.
Decorrenza del termine per la contestazione. Il termine per contestare l’addebito al lavoratore decorre “dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 (tali atti vanno trasmessi all’U.P.D. entro cinque giorni dalla notizia del fatto), ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione” (art. 55-bis, co. 4).
Decorrenza del termine per la conclusione del procedimento. Il termine per concludere il procedimento decorre dalla “data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora” (art. 55-bis, co.4).
Violazione dei termini. La violazione dei termini perentori relativi al procedimento svolto dall’U.P.D. comporta la decadenza: per l’amministrazione, dall’azione disciplinare; per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa (art. 55-bis-, co.4).
C) Regole comuni al dirigente responsabile ed all’ufficio competetene per il procedimento disciplinare.
Informazioni e documenti rilevanti per il procedimento disciplinare. Entrambi i soggetti competenti ad irrogare sanzioni disciplinari, durante l’istruttoria finalizzata all’applicazione del provvedimento, “possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini” (art. 55 –bis-, co.6).
Comunicazioni al dipendente. Nell’ambito del procedimento disciplinare, tutte le comunicazioni rivolte al lavoratore sono effettuate mediante posta elettronica certificata, laddove il dipendente disponga di idonea casella di posta, oppure attraverso consegna a mano (art. 55 –bis-, co. 5).
Comunicazioni successive alla contestazione. In particolare, relativamente alle comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, il prestatore può indicare, “altresì, un numero di fax, di cui egli o un suo procuratore abbia la disponibilità.” (art. 55 –bis-, co. 5).
Comunicazioni “alternative”. In luogo “della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno” (art. 55 –bis, co.5).
I termini. La legge esclude la possibilità di applicare termini “diversi o ulteriori” rispetto a quelli previsti, per il procedimento disciplinare, dall’art. 55 –bis.
D) I diritti del dipendente. Il dipendente, come in parte già anticipato, può:
farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato (art. 55-bis-, co.2);
ovvero (qualora non intenda presentarsi inviare una memoria scritta;
oppure, nell’ipotesi di “grave ed oggettivo impedimento”, presentare un’istanza motivata di rinvio del termine per esercitare la propria difesa (art. 55-bis-, co.2);
accedere agli atti istruttori del procedimento (art. 55-bis-, co. 5, penult. periodo),
relativamente alle comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, indicare, “un numero di fax, di cui egli o un suo procuratore abbia la disponibilità” (art. 55 –bis-, co. 5). Invece, per la contestazione, le comunicazioni rivolte al lavoratore vanno effettuate mediante posta elettronica certificata, se il dipendente disponga di idonea casella di posta, oppure attraverso consegna a mano (art. 55 –bis-, co. 5).