Il contratto individuale di lavoro nasce dall’incontro della volontà delle parti ed è stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica o giuridica) e un lavoratore per la costituzione di un rapporto di lavoro.
Non si può pertanto dubitare della natura contrattuale del rapporto di lavoro nonostante la disciplina che lo governa non sia contenuta nel libro del Codice civile dedicato alle obbligazioni e ai contratti.
E’ un contratto tipico e nominato, in cui la causa è prevista e disciplinata dalla legge, bilaterale e sinallagmatico (a prestazioni corrispettive), a titolo oneroso (art. 2099 c.c.)
Requisiti soggettivi
Il lavoratore, per potere stipulare validamente un contratto di lavoro deve godere della capacità di agire e della capacità giuridica. Il datore di lavoro, da parte sua, è soggetto alle disposizioni generali in materia contrattuale.
La capacità di agire per la stipulazione di un contratto individuale di lavoro si raggiunge al 18° anno di età, fatta eccezione per i minori emancipati (art. 390 c.c.), i maggiorenni inabilitati (art. 415 c.c.) e i falliti (art. 42 R.D. n. 267/1942.
Possono però svolgere attività lavorativa anche i minori al raggiungimento dell’età minima per l’ammissione al lavoro, elevata dal 1° gennaio 2007 (art. 1, comma 622 Legge n. 296/2006) al compimento del 16° anno di età.
Requisiti oggettivi
Oggetto del contratto di lavoro è lo scambio tra l’attività lavorativa (manuale o intellettuale), prestata in posizione subordinata, che secondo l’art. 1346 c.c. deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile, e la retribuzione, normalmente quantificata, direttamente o indirettamente, dal contratto collettivo di lavoro, con esclusione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne o dei minori a parità di prestazione, nel rispetto del principio costituzionale secondo il quale “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” (art. 36 Cost.)
La forma
In genere nel contratto di lavoro la forma è libera e consiste nelle dichiarazioni di volontà delle parti.
L’atto scritto ad substantiam è richiesto, quale elemento di prova, nei contratti a tempo determinato con la conseguenza che in mancanza il contratto si considera a tempo indeterminato. E’ invece assolutamente richiesto nei contratti per l’arruolamento di personale marittimo per il quale è necessario l’atto pubblico a pena di nullità, nei contratti del personale dell’aria o di lavoro sportivo.
La forma scritta ad substantiam è inoltre richiesta per l’apposizione di eventuali clausole e condizioni (Patto di prova, patto di non concorrenza).
L’atto scritto è richiesto talvolta quale elemento di prova (Part-time, contratto di inserimento…).
Il termine
Il contratto di lavoro può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Come stabilito dall’art. 1, comma 01 del Dlgs n. 368/2001, “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”.
Il successivo comma 1 indicata le fattispecie nell’ambito delle quali è ammesso il contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.