Il contratto collettivo è il contratto di diritto comune, in quanto regolato dalla disciplina del contratto in generale (Art. 1321 c.c.), stipulato tra i sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Funzione normativa:
– Predeterminare i contenuti minimi inderogabili dei singoli contratti individuali di lavoro con riferimento alla parte economica e alla disciplina di ogni altro aspetto del rapporto di lavoro (periodo di prova, durata del preavviso, delle ferie ecc..)
– Il contratto collettivo, in caso di difformità, se più favorevole, è prevalente sul contratto individuale(Art. 2077 c.c.).
– Per effetto dell’art. 2113 c.c. i diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi sono irrinunciabili
Funzione obbligatoria:
– Gestione del contratto Enti bilaterali, ecc…: Costituire rapporti obbligatori a carico dei soggetti stipulanti ( durata, modalità di disdetta, modalità di rinnovo del contratto), nonché clausole di tregua sindacale nella fase delle trattative o che riguardano il l’istituzione e il funzionamento di enti bilaterali, commissioni paritetiche, casse integrative di previdenza e assistenza
– Cassa Edile: Ente bilaterale speciale in quanto diversamente dagli altri enti bilaterali eroga prestazioni (funzioni normative di natura economica) in sostituzione di obblighi precisi del datore di lavoro (ferie, gratifica natalizia, riposi annui)
– costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (accordo interconfederale 20 dicembre 1993)
Natura giuridica
Negozio giuridico a contenuto patrimoniale appartenente all’area dei contratti di diritto privato
Sfera di applicazione:
– In linea generale il contratto collettivo è vincolante soltanto nei confronti dei soli iscritti alle associazioni sindacali che lo hanno stipulato o dei soggetti che hanno dato esplicita adesione..
– Il giudice, in caso di controversia avente ad oggetto questioni di natura economica, può estendere l’applicazione del contratto collettivo anche a soggetti non obbligati in base all’art. 36 della Costituzione che riconosce al lavoratore “…. una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro…”, assumendo, a tale scopo, il contratto collettivo quale base di riferimento per la determinazione del minimo contrattuale dovuto.
Struttura del contratto collettivo:
– Soggetti: associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori di un certo settore a livello nazionale, datore di lavoro e organizzazioni sindacali aziendali (R.S.U.) a livello aziendale
– Oggetto: predisposizione normativa dei futuri contratti individuali
– Causa: regolare in modo uniforme i rapporti tra le categorie interessate
– Forma: vale il principio della libertà di forma in mancanza di apposita previsione normativa. In pratica, secondo la prevalente dottrina, si ritiene vincolante la forma scritta, anche per motivi di chiarezza, uniformità di condotta e certezza dei contenuti.
Procedura:
– Presentazione delle proposte
– Trattative ed eventuali mediazioni
– Ipotesi d’accordo
– Approvazione degli iscritti previo giudizio di merito (ratifica -referendum)
– Sottoscrizione
Interpretazione del contratto collettivo
Secondo le regole interpretative dei contratti di diritto comune (Art. 1363 c.c.) risalendo alla effettiva volontà delle parti.
Tipologia:
– Accordi interconfederali:
Livello di contrattazione nazionale per interi comparti, da cornice a ulteriori accordi: contingenza, indennità di mensa, rappresentanze sindacali in azienda, formazione, orario di lavoro (Accordo interconfederale 23 luglio 1993 – Accordo quadro riforma assetti contrattuali 22.01.2009)
Trilaterali se sottoscritti anche dal Governo (Intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro del 22 gennaio 2009 ai comparti del settore pubblico)
– CCNL – Contratto collettivo nazionale di lavoro: definire per singole categorie la regolamentazione dei rapporti di lavoro (Livello di contrattazione nazionale)
– Contrattazione di 2° livello: Contrattazione integrativa di livello decentrato (Territoriale o aziendale), particolarmente influente nella crescita della produttività e delle retribuzioni reali per effetto degli accordi interconfederali stipulati a seguito dell’Accordo quadro del 22 gennaio 2009 (Accordo interconfederale 15 aprile 2009)
– Contratti collettivi gestionali: Regolamentano l’esercizio dei poteri imprenditoriali nell’ambito di alcune procedure previste per legge (criteri di scelta dei lavoratori in una procedura di licenziamento collettivo, secondo l’art. 5 Legge 23 luglio 1991 n. 223, o di prestazioni indispensabili in caso di sciopero ex art. 2 legge n.145/1990).
– Rapporto tra livelli di contrattazione: Non esiste una gerarchia tra i diversi livelli di contrattazione (stessa natura e stesse fonti normative), a differenza delle fonti di diritto, anche se per regola generale si riconosce una prevalenza del contratto collettivo su quello individuale e la possibilità di quest’ultimo di derogare a quello superiore solo in senso più favorevole al lavoratore.
Altri tipi di contratto collettivo:
– I contratti collettivi corporativi Art. 509 C.P. (Art. 1 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), mantenuti in vita dal D.Lgs 23 novembre 1944, n.369 nonostante l’abrogazione del sistema corporativo.
– I contratti collettivi di diritto comune con efficacia erga omnes recepiti in appositi decreti in virtù della legge 14 luglio 1959, n. 741 (Art. 13 D.Lgs. 19 dicembre1994, n. 758)
Efficacia soggettiva:
– In quanto contratto collettivo di diritto comune il contratto collettivo vincola i soli aderenti alle associazioni sindacali stipulanti
– L’obbligo di osservanza può desumersi da un rinvio esplicito (Adesione formale). Vale in tal caso il principio di libertà e di individuazione del contratto collettivo applicabile attraverso una manifestazione di volontà esplicitamente espressa nel contratto individuale di lavoro.
– Il contratto collettivo applicabile può desumersi altresì da un rinvio implicito per la pratica, continua e pacifica osservanza di un determinato contratto (Adesione materiale)
– Nell’applicazione del contratto collettivo è escluso il criterio merceologico contenuto nell’art. 2070 c.c.( Cass. sez. unite 26.3.1997 n. 2665) dopo l’abrogazione del sistema corporativo.
– Non hanno efficacia obbligatoria i contratti collettivi di diritto comune a causa della mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione.
Efficacia nel tempo:
– La durata del CCNL è fissata dalle parti . Il protocollo del 1993 ha previsto per i contratti collettivi nazionali due scadenze: biennale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa (Accordo interconfederale 23 luglio 1993)
– Il contratto collettivo cessa di produrre qualsiasi effetto alla scadenza fissata dalle parti. Vengono comunque salvaguardate, anche dopo la scadenza, le clausole attinenti ai minimi retributivi per la rilevanza costituzionale della retribuzione contrattualmente dovuta al lavoratore.
– Tre mesi prima della scadenza vengono avviate le trattative per il rinnovo del contratto collettivo mediante la predisposizione delle “piattaforme contrattuali”.
Efficacia nello spazio:
– Territorio nazionale per i contratti collettivi nazionali
– Ambito aziendale per i contratti unilaterali
Rapporto fra legge e contratto collettivo:
– Rinvio legale alla contrattazione collettiva in funzione integrativa
– Rinvio legale alla contrattazione collettiva in funzione derogatoria.
– Funzione autorizzatoria e gestionale della contrattazione collettiva, salva espressa e contraria previsione legislativa.
Ipotesi sanzionatorie:
– omesso adempimento degli obblighi derivanti dai DPR che hanno recepito i contratti collettivi di diritto comune in virtù della Legge 14 luglio 1959, n. 741: Sanzione amministrativa da euro 5 a euro 155 (D.Lgs. 19-12-1994, n. 758 Art. 13)
– omesso adempimento degli obblighi di cui all’art. 509 del codice penale in materia di contratti collettivi e norme emanate dagli organi corporativi disciplinanti i rapporti di lavoro: Sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 (D.Lgs. 19-12-1994, n. 758 Art. 1)
– nessuna sanzione amministrativa o penale è prevista per l’inosservanza dei contratti collettivi di diritto comune successivi alle sopra indicate disposizioni.
Rilevanza pubblica della contrattazione collettiva:
– Determinazione della base imponibile ai fini contributivi con riferimento alla retribuzione “stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” (D.L. 9 ottobre 1989, n. 389 Art. 1 e Legge 28 dicembre 1995, n. 549 Art. 2, co. 25).
Adozione del provvedimento di Diffida accertativa secondo l’art. 12 D.Lgs 23 aprile 2004, n.124 per crediti patrimoniali derivanti dalla contrattazione collettiva in caso di adesione certa e verificabile.