Nel nostro ordinamento si considera cooperativa di produzione e lavoro l’impresa che persegue uno scopo mutualistico e non di lucro (art. 45 Cost. D.Lgs. CPS 14 dicembre 1947, n. 1577, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, L. 3 aprile 2001, n. 142).
Lo scopo mutualistico comporta che la cooperativa abbia, quale finalità primaria, la creazione, a beneficio dei soci, di più vantaggiose condizioni di mercato, o anche semplicemente di opportunità di lavoro, e non la realizzazione di utili.
Tra la cooperativa ed il socio intercorre un duplice rapporto (art. 1, co. 3, L. n. 142/2001)
un rapporto associativo;
ed un rapporto di lavoro, in una qualsiasi delle forme ammesse dall’ordinamento.
Più specificamente, il socio lavoratore di cooperativa può instaurare con la società un rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 cod. civ.), autonomo (art. 2222 cod. civ.) o parasubordinato (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), comprese le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto (art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni).
Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato è inquadrabile anche il lavoro intermittente (artt. 33 ss., D.Lgs. n. 276/2003), il quale – come è stato affermato dall’INPS con messaggio 16 febbraio 2011, n. 3981 – può essere lecitamente utilizzato “per regolare il rapporto di lavoro tra la società cooperativa ed il socio lavoratore”.
Come noto, il contratto di lavoro intermittente è una speciale tipologia di contratto di lavoro subordinato, stipulabile a tempo indeterminato ovvero a termine, mediante il quale il lavoratore si pone “a disposizione” di un datore di lavoro privato (esclusa, quindi, la Pubblica Amministrazione), che decide liberamente se e quando utilizzarne la prestazione lavorativa mediante “chiamata” (art. 33, D.Lgs. n. 276/2003).
Con il socio lavoratore, la cooperativa può stipulare (art. 36, D.Lgs. n. 276/2003):
un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata: il socio lavoratore si obbliga a restare a disposizione della cooperativa per effettuare prestazioni lavorative in maniera intermittente a semplice richiesta. Quale corrispettivo dell’obbligo assunto, la cooperativa deve versare, per i periodi di disponibilità garantiti, una indennità di disponibilità (art. 36, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003).
ovvero un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata: in questa fattispecie, il socio lavoratore non si obbliga contrattualmente ad accettare la chiamata della cooperativa (la quale, viceversa, costituisce una sua semplice facoltà), sicché egli non matura il diritto all’indennità di disponibilità, bensì solo la retribuzione per il lavoro eventualmente prestato (art. 36, co. 6, D.Lgs. n. 276/2003).
I lavoratori soci delle cooperative, operanti con contratto di lavoro intermittente, hanno diritto al medesimo trattamento economico spettante ai lavoratori subordinati (art. 3, co. 1, L. n. 142/2001), tra cui, in particolare, la retribuzione secondo i criteri di “proporzionalità” e “sufficienza” ex art. 36, co. 1, Cost.[16] e il T.F.R. all’atto della cessazione del rapporto lavorativo con la cooperativa.
Relativamente alla disciplina previdenziale, l’INPS, con il citato messaggio n. 3981/2011, ha chiarito che, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 602/1970, ai soci lavoratori si applicano le seguenti tutele previdenziali:
assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
assicurazione contro le malattie e la tubercolosi;
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
prestazioni economiche a favore delle lavoratrici madri;
assegno per il nucleo familiare;
assistenza dell’Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
provvidenze della Gestione case per lavoratori.
Il D.P.R. n. 602/1970 non contempla invece l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, per cui, in linea con l’interpretazione dell’INPS evidenziata nel messaggio n. 3981/2011, i soci lavoratori di cooperativa con contratto di lavoro intermittente non hanno diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.