In questa guida vediamo quali sono i diversi tipi di azioni presenti sul mercato.
Azioni ordinarie
Tra i vari tipi di azioni, quelle ordinarie costituiscono la modalità di partecipazione più “semplice” al capitale di una società. Esse rappresentano l’entità della partecipazione del socio azionista al capitale sociale e ad esse sono direttamente collegati diritti e doveri quali il diritto alla percezioni di utili, la partecipazione alle perdite, il diritto di voto in assemblea, il diritto in fase di liquidazione ed estinzione della società alla restituzione, pro quota, del capitale residuo.
Benché le azioni diano all’azionista dei diritti sulla società e sul capitale di quest’ultima, è bene ricordare a chi pensasse all’acquisto di azioni quale investimento, che rappresenta pur sempre un rischio.
Non è prevista, ad esempio, alcuna tutela in caso di fallimento della società. In questa eventualità la società, con quanto questa possiede, dovrà rispondere dei propri debiti, senza che vi sia alcuna salvaguardia a favore dell’azionista circa la garanzia del recupero del valore equivalente alla propria partecipazione.
La legge prevede che questo tipo di azioni rappresenti non meno del 50 % del capitale sociale.
Azioni privilegiate
Maggiori garanzie sono offerte all’azionista dal possesso di azioni privilegiate.
Queste, contrariamente alle azioni ordinarie, assicurano un privilegio all’azionista consistente nella prelazione, rispetto ai possessori di titoli diversi, nell’assegnazione di utili o nella restituzione pro quota del capitale nel caso di liquidazione e scioglimento della società.
Di contro, i possessori di queste azioni hanno alcune limitazioni nell’esercizio dei cosiddetti poteri amministrativi ossia di quelli che si esercitano in assemblea e che riguardano la vita della società.
Ad essi è infatti precluso il diritto di voto nelle assemblee ordinarie, pur conservando il residuo potere di intervento e di voto nelle sole assemblee straordinarie. Anche questo tipo di azioni sono nominative.
Azioni di risparmio
Istituite con la legge n. 216 del 1974, le azioni di risparmio rappresentano una ulteriore evoluzione delle azioni ordinarie e privilegiate.
Come lo stesso nome suggerisce, questo tipo di azioni è dedicato a piccoli risparmiatori che, cercando il rendimento dato dal proprio investimento in una società, non siano interessati alla partecipazione attiva nella gestione della società mediante l’assemblea.
A questi è infatti del tutto precluso il diritto di voto, sia durante le assemblee ordinarie che in quelle straordinarie. Di contro però, ad essi è garantita la distribuzione degli utili sino al 5 %, andandosi a soddisfare con precedenza su ogni altra categoria di azionista. Questo tipo di azioni può essere sia nominativo (nel caso siano in possesso di amministratori, sindaci o direttori generali), che al portatore (possono cioè essere trasferite semplicemente tramite la loro consegna ad un altro soggetto).
Azioni a voto limitato
Nella regolazione della partecipazione alla vita di una società può essere stabilito che ai possessori di determinati titoli (azioni) sia limitato o del tutto precluso il diritto di voto.
Ad alcuni il diritto di voto è precluso tout-court, ad altri è limitato al solo verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà della società (ad opera quindi dell’organo sociale attraverso il quale la società forma la sua volontà), per altri il diritto di voto è legato alla sola delibera su determinati argomenti.
Nel caso di società per azioni quotate in borsa, e solo di queste ultime, la legge n. 58 del 1998 ha espressamente previsto che queste debbano essere sotto forma di azioni di risparmio o di azioni privilegiate precedentemente descritte, nella quali è presente, da una parte, una riduzione della capacità di voto ma, dall’altra, viene previsto un vantaggio patrimoniale per l’investitore.
Azioni correlate
La Riforma del diritto societario del 2004 ha introdotto lo strumento delle azioni correlate. Come lo stesso Codice Civile precisa, “la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore”.
Lo stesso statuto sociale stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.
Azioni postergate
Le azioni postergate si differenziano radicalmente dalle altre giacché hanno particolari modalità di partecipazione non agli utili sociali, bensì alle perdite: queste restano infatti indenni dalle perdite fino al completo annullamento delle altre tipologie di azioni emesse dalla società: ordinarie, privilegiate, di risparmio e a voto limitato.
Come visto in altri casi, anche per queste al beneficio dato dalla postergazione è contrapposta la limitazione del diritto di voto in assemblea, totalmente a meno che nello statuto non sia stato previsto diversamente.Questo tipo di azioni non è ammesso ad essere quotato in Borsa.
Azioni di godimento
Quando si parla di azioni esiste il concreto rischio di non percepire utili e, nel peggiore dei casi, di perdere anche il capitale investito. In taluni casi, agli azionisti che avessero visto le proprie azioni annullate per effetto di una riduzione del capitale sociale, la società potrebbe successivamente assegnare delle azioni di godimento alle quali sia collegato sì il diritto alla partecipazione agli eventuali utili futuri, ma con esclusione del diritto di voto non rappresentando più una quota di capitale (perso con la precedente perdita e non ricostituito).
Per una sorta di priorità nell’adesione alla società, a queste azioni è riconosciuta inoltre la caratteristica della postergazione rispetto ad altri tipi di azioni. Resteranno indenni da perdite cioè sino al totale annullamento di ogni altro tipo di azione emessa.
Azioni per i dipendenti
Le azioni per i dipendenti sono equiparate alle azioni ordinarie, sia per quanto riguarda l’esercizio dei diritti amministrativi che per quelli patrimoniali, con l’unica peculiarità di essere trasferibili solo tra dipendenti e comunque dopo l’autorizzazione del Consiglio di amministrazione, al quale è dato un residuo potere di controllo nell’eventualità di concentrazioni in capo ad un solo dipendente.