Le prestazioni lavorative in regime di lavoro autonomo, rese da titolari di partita Iva, sono riconducibili alla nozione di contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c., nel quale “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”
Tale nozione di contratto d’opera si collega a quella di cui all’art.2230 c.c. che ha per oggetto la prestazione d’opera intellettuale, caratterizzandosi per essere vincolati rispettivamente al conseguimento di un risultato finale e alla semplice fornitura di un mezzo (esplicazione dell’attività professionale), essendo, nel caso della prestazione d’opera intellettuale, il risultato puramente aleatorio e perciò estraneo al contratto.
La nozione di lavoro autonomo pertanto può identificarsi nella realizzazione di un’opera o di un servizio di natura manuale o intellettuale, dietro corrispettivo e con totale assunzione del rischio del risultato concordato.
Limiti al ricorso al contratto di prestazione d’opera
L’art. 69 bis del D.Lgs. 276/2003, introdotto dall’art. 1, comma 26 della legge n. 92/2012, ha limitato il contratto di prestazione d’opera reso da soggetti titolari di partita Iva (cosiddette collaborazioni con partita Iva) stabilendo che tali prestazioni lavorative sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (contratto di lavoro a progetto), salvo prova contraria fornita dal committente, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
– che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
– che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
– che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
In caso di trasformazione del contratto in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore.
Eccezioni
La presunzione che, nel caso sussistano almeno due dei presupposti sopracitati, si tratti di collaborazione coordinata e continuativa, non opera nelle seguenti due ipotesi:
1. la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti (art. 69 bis, comma 2, D.lgs. n. 276/2003):
– sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
– sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (ossia la Gestione Commercianti) che per il 2012 è pari ad € 14.930,00 annui (Circolare INPS n. 14 del 3.2.2012). Attualmente il reddito annuo da lavoro autonomo non deve quindi essere inferiore a 18.663 euro (14.930 euro x 1,25).
2. la prestazione di lavoro sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione obbligatoria ad un ordine professionale o ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. Tali attività saranno individuate da apposito decreto del Ministero del lavoro (art. 69 bis, comma 3, D.lgs. n. 276/2003).
Applicazione delle nuove disposizioni
In caso di trasformazione della prestazione d’opera in contratto di collaborazione coordinata e continuativa, trova applicazione anche la disposizione contenuta nell’articolo 1 comma 24 della L. n. 92/2012 che fornisce una interpretazione autentica dell’art. 69 comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, con la possibilità che il rapporto di lavoro possa essere considerato di natura subordinata e non parasubordinata con la conseguente trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale interpretazione afferma, infatti, che “l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
La presunzione che determina l’integrale applicazione della disciplina sulla trasformazione in un contratto a progetto, compresa la disposizione dell’art. 69, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 di cui al paragrafo precedente, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data del 18 luglio 2012. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data stessa.