Leggendo l’art. 94 del regio decreto n.1669/1933, alla domanda quanto tempo è opportuno conservare le cambiali pagate, riteniamo giusto rispondere un triennio.
I tre anni decorrono dalla data di scadenza delle cambiali regolarmente pagate.
Entro tale termine si prescrive il diritto all’azione cambiaria promossa nei confronti dell’accettante o dei suoi garanti.
Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ossia nei confronti del traente o dei giranti, il termine è di un anno dal protesto o dalla scadenza.
Per meglio comprendere il lasso di tempo che conviene conservare le cambiali è stato effettuato uno specifico approfondimento sulle prescrizioni in tema di proteso cambiario.
Dal preliminare approfondimento è emerso che:
– il mancato pagamento della cambiale all’atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal “protesto”, ovvero da un atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario) nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto di pagare;
– la cambiale protestata costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato;
– il portatore del titolo potrà comunque richiedere: l’ammontare non pagato della cambiale;gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione; le spese per il protesto (o equivalenti) o altre spese.
Invece dallo studio su come poter agire per ottenere il pagamento di una cambiale presentata all’incasso e non pagata sono risultate percorribili le seguenti vie legali:
– AZIONE CAMBIARIA DIRETTA E AZIONE DI REGRESSO
L’azione cambiaria diretta si prescrive in 3 anni dalla scadenza della cambiale, mentre l’azione di regresso del portatore del titolo si prescrive in 1 anno dal protesto; l’azione di regresso del girante che ha pagato, invece, si prescrive in 6 mesi dal pagamento.
– AZIONE DI ARRICCHIMENTO
Può accadere che il possessore di una cambiale abbia perduto la possibilità di esercitare l’azione cambiaria (perché prescritta) e non possa esercitare neppure le altre azioni: in questi casi, può esercitare l’azione di arricchimento, con la quale può ottenere dal traente (se cambiale tratta) o dall’emittente (se pagherò cambiario) o dall’accettante o dal girante la somma di cui costoro si siano ingiustamente arricchiti a suo danno.
L’azione di arricchimento si prescrive in 1 anno dalla perdita dell’azione cambiaria.
– PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE
Con tale procedimento, si ottiene abbastanza rapidamente un provvedimento da parte del giudice (il decreto ingiuntivo) che viene riconosciuto dalla legge come titolo esecutivo al fine di consentire l’esecuzione forzata.
E’ possibile scegliere la via del procedimento per ingiunzione quando non si può far valere il proprio credito sulla base di un titolo esecutivo, quale può essere la cambiale o l’assegno per i quali è stato levato protesto.
– PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE
E’ il normale processo civile, introdotto con atto di citazione, con il quale si chiama in giudizio il debitore perché il giudice competente possa:
– accertare l’esistenza e l’ammontare del credito;
– e, di conseguenza, condannare il debitore a pagare.