Sappiate che conservare gli estratti conto e le ricevute delle operazioni di conto corrente effettuate è consigliabile per far fronte all’eventualità di dover procedere alla contestazione una o più movimentazioni del conto corrente.
Le banche di solito accettano le contestazioni dei propri clienti riferite ad anomalie sugli addebiti annotati sull’estratto conto entro i 60 giorni dall’invio dello stesso, ma si hanno 10 anni di tempo per impugnare l’estratto conto in caso di errori ed omissioni.
Relativamente alle operazioni bancarie in conto corrente l’articolo 119, comma 3, D.lgs. 385/93 prevede per la contestazione dell’estratto conto un termine massimo di sessanta giorni.
Ciò nonostante l’approvazione del cliente ottenuta con il tacito assenso non preclude la possibilità di impugnare l’estratto conto per errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni. In tali casistiche l’impugnativa va proposta, a pena di decadenza entro sei mesi dalla ricezione del conto (articolo 1832, comma II, codice civile).
Pertanto la relativa dichiarazione (espressa o tacita) è impugnabile, come di regola avviene per le dichiarazioni di verità, in caso di errore di fatto e cioè per errori attinenti alla scritturazione, al calcolo, a eventuali omissioni o duplicazioni.
In ogni caso le contestazioni formulate dal correntista devono riguardare precise operazione di conto corrente – la giurisprudenza parla di contestazioni “specifiche e puntuali – tant’è che ad esempio non sono ammissibili contestazioni generiche del saldo.
Ricapitolando in caso di errore riportato nell’estratto conto bisogna procedere alla contestazione entro 60 giorni dalla data di ricezione e la banca ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni per iscritto. Secondo l’ art.119 del testo unico bancario decorsi il termine utile di due mesi l’estratto conto si intende approvato.
Se la banca non risponde o risponde negativamente potreste rivolgervi all’arbitro bancario e finanziario, presentando ricorso.
In caso di ulteriore insuccesso si potrà ricorrere al giudice ordinario.
Attenzione però, perche il predetto termine di 60 giorni può essere esteso a sei mesi, o addirittura a 10 anni se l’oggetto di contestazione nell’estratto conto riguardano errori di calcolo, omissioni, o duplicazioni.
Quando l’errore consiste in qualcosa di ancora più importante, come spese non dovute o addebiti errati, si arriva al termine di 10 anni.