Il Documento di trasporto o DDT è stato introdotto in sostituzione della bolla di accompagnamento, la cui obbligatorietà è stata abrogata con il Dpr 14 agosto 1996 n° 472.
Il Documento di trasporto deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce indicando degli elementi più importante dell’operazione. Non bisogna emettere il documento di trasporto per le consegne dei beni ceduti con fatturazione immediata, situazione in cui la fattura deve essere emessa entro le ore 24 dello stesso giorno di consegna dei beni.
Il documento è in formato libero, questo significa che non esistono vincoli di forma, dimensioni o tracciato. Per scrivere il documento è quindi possibile utilizzare questo modello DDT presente su Documentoditrasporto.com.
Il DDT deve essere emesso in due copie, una deve essere trattenuta e conservata dall’emittente; l’altra deve essere consegnata al cessionario, in accompagnamento della merce ceduta e trasportata.
Il documento deve continuare le seguenti informazioni
il numero progressivo.
la data.
i dati del cedente, del cessionario e dell’eventuale soggetto incaricato del trasporto.
la quantità dei beni che vengono trasportati.
la descrizione dei beni con informazioni su natura e qualità degli stessi. La quantità deve essere espressa solo in cifre.
Risulta essere obbligatorio emettere il documento di trasporto in caso di fatturazione differita e di movimentazione di beni a titolo non traslativo. In questo caso bisogna specificare la causale non traslativa del trasporto.