L’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è l’imposta diretta che procura allo Stato il maggior gettito fiscale.
E’ un’imposta personale e progressiva: personale in quanto colpisce il reddito delle persone fisiche, progressiva in quanto all’aumentare del reddito aumenta l’aliquota da applicare sulla base di scaglioni prefissati.
La base imponibile è costituita dal reddito, intendendo per “reddito” qualsiasi elemento di ricchezza proveniente da lavoro dipendente ed assimilato (pensioni, indennità di disoccupazione, cassa integrazione), da lavoro autonomo, da capitale investito, da partecipazioni in società, da redditi fondiari e da redditi diversi.
I redditi da lavoro dipendente sono tassati con una ritenuta alla fonte a titolo di acconto in busta paga con cadenza mensile: a fine anno, tenuto conto di tutti i redditi percepiti, si procede al conguaglio tra quanto ancora dovuto e quanto già versato a titolo di acconto.
I redditi di lavoro autonomo sono quelli percepiti per l’esercizio di arti e professioni. Il reddito che deriva da lavoro autonomo viene determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute per l’esercizio del proprio lavoro durante il periodo d’imposta, meno quanto già versato a titolo di acconto.
Il reddito di impresa è quello che deriva dall’esercizio di imprese commerciali (tra le quali sono comprese ai fini fiscali anche le attività agricole) ed è costituito dal risultato del conto economico dell’esercizio o stabilito in via forfettaria per le piccole imprese. Il contribuente è obbligato a versare un acconto sull’imposta che risulterà dovuta a fine esercizio, versamento che avviene nei mesi di giugno e novembre dello stesso anno in cui i redditi sono percepiti e si basa sui redditi dell’anno precedente.
Nel caso l’impresa sia una ditta individuale, il reddito è imputato al titolare.
Nelle società di persone (Snc o Sas), il reddito sarà imputato ai soci in proporzione alla quota da ciascuno posseduta anche se non vengono distribuiti utili: il reddito d’impresa viene sommato al reddito personale dei soci e la tassazione viene calcolata sulla somma dei due redditi.
Per i redditi da capitale (interessi su titoli, conti correnti e depositi, dividendi su azioni), si ha un trattamento particolare: per le persone fisiche non imprese è stata prevista una tassazione alla fonte con ritenuta definitiva, mentre per le imprese è prevista una esenzione parziale di questi redditi (il 60% è esente). Le aliquote sono due: il 27% sugli interessi di c/c e depositi e sui proventi di obbligazioni emesse da società quotate in borsa; il 12,50% sugli altri proventi (interessi di titoli di stato, obbligazioni con durata superiore ai 18 mesi, etc.).
Il reddito fondiario è il reddito prodotto dalla proprietà di terreni e fabbricati iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Non è realmente percepito dal proprietario (non aumenta la disponibilità economica), ma viene calcolato in base a tabelle catastali (indicate dai Comuni) che determinano il valore medio ordinario sulla cui base si effettuerà la tassazione (es. una casa nel centro storico della città avrà un valore più alto rispetto a quello della periferia e quindi una tassazione maggiore).
Nel momento in cui l’immobile viene affittato si considera il reddito annuo derivante dalla locazione meno una quota forfetaria pari al 15% per le spese di manutenzione. Se il fabbricato è adibito ad abitazione principale (il proprietario vi ha la residenza) si andrà a dedurre dalla base imponibile la rendita catastale dell’immobile: la c.d. “prima casa” è considerato un bene il cui acquisto va stimolato.
I redditi diversi sono quelli non ricompresi tra i precedenti e sono costituiti principalmente dalle plusvalenze realizzate mediante operazioni immobiliari (acquisto e rivendita di immobili) e dalla cessione di titoli, valute ed altri valori a scopo speculativo. Si applica un’imposta sostitutiva che può essere del 27% o del 12,5% (a seconda che si tratti di cessione di partecipazioni qualificate o meno). Il contribuente può comunque scegliere per la tassazione d’acconto e quindi riportare i guadagni di capitale nel reddito complessivo dell’IRPEF.
La legge prevede infine una tassazione separata per alcuni redditi che vengono percepiti “una tantum”, ma sono maturati in più anni, come il trattamento di fine rapporto.
Per calcolare la base imponibile si procede sommando tutti i redditi personali ed operando le deduzioni spettanti in base alle normative fiscali (es. spese sanitarie, carichi di famiglia, interessi pagati sul mutuo prima casa, ecc); alla base imponibile così determinata, si applica l’imposta prevista in base agli scaglioni di reddito:
23% per il primo scaglione, comprendente redditi fino a 15.000 euro;
27% per il secondo tra 15.000 e 28.000 euro;
38% per il terzo tra 28.000 e 55.000 euro;
41% per il quarto, tra 55.000 e 75.000 euro;
43% per il quinto, oltre 75.000 euro.
L’imposta non si determina applicando un’unica aliquota (quella dello scaglione di appartenenza) a tutto il reddito, ma applicando tutte le aliquote previste sino allo scaglione di appartenenza: ciascuna aliquota è applicata alla frazione di reddito compresa nello scaglione corrispondente, ottenendo l’imposta lorda totale da cui vengono sottratte le detrazioni previste dalla legge (es. su un reddito imponibile di € 30.000, l’imposta lorda sarà così determinata: 23%*15.000 + 27%*13.000 + 38%*2.000).