Una volta valutati attentamente tutti gli elementi del prestito, si passa alla stipula del contratto il quale, per legge, deve essere redatto in forma scritta.
In generale, le condizioni contrattuali dei servizi bancari e finanziari sono regolamentate dalla deliberazione del CICR, Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, del 04/03/2003 che garantisce il diritto alla trasparenza.
Il consumatore deve quindi ricevere per legge una copia del contratto, pena la nullità dello stesso.
Sul contratto devono essere indicati chiaramente i seguenti elementi:
- il nome dell’ente erogatore del prestito (banca o società finanziaria) e del consumatore richiedente (documento di identità e codice fiscale), come previsto dalla normativa antiriciclaggio in vigore in Italia, che sancisce l’obbligo di identificare chiunque richieda un prestito;
- l’ammontare esatto del finanziamento e le modalità di erogazione dello stesso.
- il piano di ammortamento e cioè il numero, l’importo e la scadenza di ogni rata;.
- i tassi di interesse applicati, TAN, TAEG e le condizioni per le quali questo potrebbe essere modificato. Questo è un elemento molto importante e per capire meglio la differenza tra TAN e TAEG consigliamo di leggere questa guida pubblicata su Dizionarioprestiti.com.
- le spese accessorie non incluse nel TAEG.
- gli interessi di mora espressi in percentuale.
- le eventuali garanzie reali o personali richieste.
- le eventuali spese assicurative non incluse nel TAEG
- la penale per l’estinzione anticipata.
Nei contratti di credito al consumo che hanno per oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi devono inoltre essere indicati i seguenti punti:
- la descrizione dettagliata dei beni o dei servizi oggetto di compravendita;
- l’indicazione del prezzo di acquisto.
In caso di clausole mancanti o nulle, in quanto in contrasto con la legge, si applicano i seguenti principi
- si applica un TAEG pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di titoli similari emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
- la scadenza del credito è fissata a 30 mesi.
- è prevista la possibilità di estinzione anticipata del contratto senza dover pagare una penale.
L’organismo che ha il compito di svolgere un’azione di tutela nei confronti del cittadino è la Banca d’Italia, la quale vigila e verifica il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, informativa contrattuale e precontrattuale sulle forme di finanziamento.
Inoltre questo organismo può reperire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e le società finanziarie iscritte nell’Elenco speciale previsto dall’articolo n. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.