Le invenzioni di servizio sono quelle conseguite nell’esecuzione e nell’adempimento del contratto in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita (art. 64, co. 1, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).
Diversamente, le invenzioni di azienda sono definite come i ritrovati realizzati dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro “se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva” (art. 64, co. 2, D.Lgs. n. 30/2005).
L’elemento comune ad entrambe le categorie è pacificamente riconosciuto nel loro carattere“vincolato”, originando entrambe dall’adempimento della prestazione lavorativa. In altri termini, in queste due species si evidenzia la decisività dell’apporto aziendale rispetto al fine perseguito e l’esecuzione del rapporto è condizione essenziale perché sussista una delle due fattispecie.
Più problematica è, invece, l’individuazione di un criterio distintivo fra i due tipi di invenzione. Un indirizzo giurisprudenziale lo individua nella deduzione in contratto di un’apposita retribuzione corrispettiva all’espletamento delle mansioni di ricerca affidate al lavoratore. La ratio della legge sarebbe quella di garantire che l’attività inventiva svolta dal prestatore e l’eventuale risultato conseguito trovino, in ogni caso, adeguata remunerazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 36 Cost. Perciò o all’inventore dipendente è accordata già al momento dell’instaurazione del rapporto una specifica retribuzione, ovvero gli è attribuito il diritto all’equo premio che, coerentemente, possiederebbe un’analoga natura retributiva.
In estrema sintesi, la linea di demarcazione fra le due fattispecie contemplate dall’art. 64 sarebbe costituita nella presenza, o meno, nel contratto di lavoro, di una voce retributiva volta a compensare l’esecuzione delle mansioni di ricerca.
Secondo un diverso orientamento, il discrimine fra invenzioni di servizio e di azienda va rinvenuto nella previsione di mansioni inventive nel contratto di lavoro. In altri termini, le invenzioni di servizio sarebbero quelle comunque realizzate nell’esecuzione di mansioni di ricerca, a prescindere dalla previsione o meno di una specifica voce retributiva diretta a compensare la realizzazione dell’invenzione.
Al contrario, le invenzioni di azienda risulterebbero relegate all’ipotesi in cui il conseguimento di una scoperta brevettabile sia del tutto occasionale, scaturendo da un’attività inventiva assolutamente non dovuta dal dipendente al quale sono affidati, all’interno dell’impresa, mansioni diverse.
Di conseguenza, solo qualora il trovato appaia un’evenienza straordinaria, giacché la volontà delle parti non contempla alcuna funzione di ricerca, la sua realizzazione dovrà essere compensata mediante un equo premio, in modo da supplire alla carenza di corrispettività fra opera creatrice e retribuzione, la quale spetta a fronte dell’espletamento di altre e diverse prestazioni.