Con la dichiarazione doganale si effettua un atto che è considerato a cura di colui il quale è titolare o possessore dei diritti sulle merci soggette al passaggio in dogana. La stessa deve avvenire proprio nel momento in cui i carichi transitano attraverso ciò che il Codice Doganale, all’articolo 2, fissa come “linea doganale comunitaria”.
Non importa quale tipo di operazione si debba eseguire in dogana: essa deve essere sempre preceduta da un’apposita dichiarazione, che può essere compilata e consegnata a mano oppure attraverso strumenti informatici e telematici. Sono molto rari i casi, ma costituiscono comunque un’eccezione ammessa, in cui può essere rilasciata oralmente. La prassi, tuttavia, si attesta sul deposito di un documento scritto, che deve essere redatto secondo un modello prestampato, il cosiddetto DAU (documento amministrativo unificato).
Il DAU è un formulario uguale per tutti i Paesi della Comunità Europea e consta di un modulo formato da otto fogli tutti uguali fra loro, per un totale di quattro esemplari, poiché i fogli vanno consegnati in coppia. Ognuna delle coppie è rilasciata in numero sufficiente a rispettare le disposizioni di legge che sono previste per la dogana dello Stato di destinazione.
La dichiarazione DAU serve per tutte le merci comunitarie che devono essere trasportate in Paesi non appartenenti all’Unione Europea; per tutte quelle provenienti da Paesi terzi e per le merci che devono sottostare a dei vincoli doganali, anche se si muovono all’interno dell’UE. Compilato e presentato il DAU, in caso si verifichino errori circa le merci dichiarate, il firmatario può autorizzare una rettifica delle informazioni fatto salvo quelle riguardanti la natura stessa delle merci stesse.