L’argomento proposto in questa pagina consente di annoverare alcune norme che
A tutt’oggi consentono a ciascun destinatario dello scontrino fiscale di non rischiare, alla stessa stregua del commerciante inadempiente, una multa per non portarlo con se.
A differenza di prima, a far data dal 2.10.2003, con l’entrata in vigore del decreto legge n. 269 datato 30.10.2003, il cittadino cliente non è più passibile di alcuna multa nel caso dimentichi di ritirare lo scontrino fiscale o la ricevuta
Nel dettaglio tale previsione è sancita dall’ articolo 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).
Il comma 10 recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”
Per completezza di trattazione l’abrogato art. 11, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1998, Supplemento Ordinario n. 4 – recita: “Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a 1.032”.
Un analogo approfondimento giuridico sulla conservazione dello scontrino fiscale ci impone di osservare che ai sensi dell’art.1 comma 429 legge 311/2004, possono essere soggetti esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale gli operatori della grande distribuzione, se scelgono di trasmettere telematicamente e con cadenza giornaliera i corrispettivi conseguiti all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, esistono operazioni per le quali è previsto l’esonero dell’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, quali, ad esempio, le cessioni di tabacchi, di carburanti per l’autotrazione, di giornali e beni mediante distributori automatici funzionanti a gettone o a moneta.
Fermo restando quanto innanzi illustrato si osserva che la conservazione dello scontrino anche se non fiscale risulta un valido documento per certificare la garanzia d’acquisto su tutti i beni di consumo che vale 24 mesi a partire dalla data di rilascio e aumenta di due mesi se il difetto si manifesta negli ultimi giorni di validità della garanzia legale.