I negozi giuridici compresi nel credito al consumo sono la dilazione di pagamento, il finanziamento e altre facilitazioni finanziarie analoghe. Varie sono le possibilità che rientrano in queste categorie:
- i prestiti personali
- la vendita a rate con riserva di proprietà
- le cessioni del quinto dello stipendio
- il leasing traslativo al consumo
- i pagamenti effettuati con carta di credito rateizzati.
Restano invece esclusi dal credito al consumo
- i finanziamenti il cui importo è superiore o inferiore ai limiti previsti dalla CICR;
- i contratti di somministrazione previsti dall’articolo 1559 e seguenti del Codice Civile se stipulati precedentemente per iscritto e consegnati al consumatore;
- i finanziamenti rimborsabili in un’unica soluzione entro un anno e sei mesi;
- i finanziamenti che, in modo diretto o indiretto, non prevedono interessi o altri oneri, con l’eccezione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
- i finanziamenti per l’acquisto o il mantenimento di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile costruito o da costruire oppure al fine di restaurare o migliorare un immobile;
- i contratti di locazione, se è prevista una clausola esplicita che la cosa locata non possa mai essere soggetta a trasferimento al locatario.